Fondazione "MONZA e BRIANZA per il BAMBINO e la sua MAMMA ETS"
Statuto in formato pdfArticolo 1
Denominazione
1.1 È stata costituita in data 28 ottobre 2005, su iniziativa di “Fondazione Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino ETS” (già “Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino ONLUS”), “Fondazione Matilde Tettamanti e Menotti De Marchi” e “Fondazione IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI” (già l’Azienda Ospedaliera “Ospedale S. Gerardo dei Tintori di Monza), la Fondazione denominata "MONZA E BRIANZA PER IL BAMBINO E LA SUA MAMMA ONLUS” che con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore assumerà la denominazione di “MONZA E BRIANZA PER IL BAMBINO E LA SUA MAMMA ENTE DEL TERZO SETTORE” per brevità anche “Fondazione MBBM ETS" (di seguito anche la “Fondazione”).
Di tale denominazione, comprensiva della locuzione “Ente del Terzo Settore” o dell’acronimo “ETS” farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
1.2 La Fondazione indica gli estremi dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Articolo 2
Sede
2.1 La Fondazione ha sede legale in Monza.
La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica statuaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all’Autorità competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
2.2 La Fondazione potrà aprire sedi secondarie e uffici anche di rappresentanza sia in Italia che all’estero.
Articolo 3
Scopo e attività
3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro neppure indiretto e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale ai sensi
del D.Lgs. 117/2017. In particolare, la Fondazione ha come scopo il perseguimento dell’eccellenza delle cure pediatriche e del miglioramento della qualità della vita dei bambini e dei giovani in età pediatrica e nella fase di transizione all’età adulta, affetti da patologie ematologiche, oncoematologiche e ad alta complessità terapeutica.
3.2. La Fondazione persegue il suo scopo mediante lo svolgimento in via prevalente delle seguenti attività di interesse generale:
1. interventi e prestazioni 1. sanitarie (lettera b dell’Art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017);
2. prestazioni 2. socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c dell’Art. 5, comma1, del D. Lgs. n. 117/2017);
3. ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h dell’Art. 5, comma 1, del D. lgs n. 117/2017);
4. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lettera n dell’Art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017);
5. beneficenza, (lettera u dell’Art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017).
In particolare, la Fondazione svolge, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:
- interventi e prestazioni sanitarie in proprio e/o attraverso convenzioni con Enti pubblici e/o privati anche mediante la concessione di personale in distacco, al fine di assicurare altresì competenze specialistiche di eccellenza per realizzare o implementare progetti specifici di carattere terapeutico;
- attività di assistenza psicologica e sociale ai bambini e alle famiglie;
- attività volte al recupero fisico e psicologico dei piccoli pazienti attraverso attività sportiva, supporto psicosociale, successivamente alla conclusione dei percorsi terapeutici, ecc.
Inoltre, la Fondazione svolge, promuove e finanzia:
- attività di ricerca in ambito pediatrico;
- progetti di cooperazione internazionale dirette a potenziare le competenze e le capacità professionali di personale sanitario di paesi a reddito medio basso e a favorire lo sviluppo di sistemi sanitari in tali paesi.
Tutte le attività devono essere svolte nei modi e nei limiti prescritti dalla legge.
La Fondazione, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 117/2017, svolgerà le proprie attività nel settore dell’assistenza sanitaria, socio sanitaria e della ricerca scientifica in collaborazione con la “Fondazione Matilde Tettamanti e Menotti De Marchi” e la “Fondazione IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI” allo scopo di creare una partnership clinica, assistenziale e scientifica tendente al miglior risultato delle sinergie operative nelle aree di eccellenza di comune interesse.
In relazione alle attività di sviluppo e solidarietà internazionale, la Fondazione promuove progetti di cooperazione nell’ambito pediatrico anche a livello internazionale, con particolare attenzione ai Paesi non OCSE a favore di componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari, attraverso l'attivazione di gemellaggi tra Istituzioni e il trattamento di pazienti con patologie selezionate. Tutte le attività devono essere svolte nei modi e nei limiti prescritti dalla legge.
3.3 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purchè secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
3.4 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:
a) acquistare, realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l’espletamento delle proprie attività;
b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
d) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione.
Articolo 4
Patrimonio e mezzi di finanziamento
4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dal fondo di dotazione;
b) dai beni immobili acquistati dalla Fondazione;
c) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
d) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione e ogni altra riserva vincolata per decisione di terzi o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
4.2 La Fondazione finanzia le proprie attività con:
a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
b) le erogazioni liberali, i legati, le eredità e i contributi pubblici e privati;
c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
d) i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse ai sensi all’art. 6 del D.lgs. 117/2017;
e) dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
f) ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.
4.3 In coerenza con quanto previsto al successivo articolo 8.1, resta espressamente inteso che il rischio economico della gestione non ricade in alcun modo sulla Fondazione IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI che non assume alcuna responsabilità sui risultati economici, né alcun obbligo di ripianamento delle eventuali perdite.
Articolo 5
Volontari
5.1 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l’attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.
5.2 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5.3 La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
Articolo 6
Struttura della Fondazione
6.1 Sono organi della Fondazione:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente e il Vice Presidente;
c) l'Organo di Controllo.
Articolo 7
Consiglio di Amministrazione
7.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo “Consiglio”) composto da cinque membri, incluso il Presidente.
7.2 I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati come segue:
a) due membri nominati dalla “Fondazione Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino ETS”;
b) un membro nominato dalla “Fondazione Matilde Tettamanti e Menotti De Marchi”, scelto tra professionisti di chiara fama e competenza nell’ambito della ricerca scientifica, in particolare rivolta ad emopatie, genetica e ricerca
biomedica;
c) un membro nominato dalla “Fondazione IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI”;
d) un membro nominato dall’Università di Milano Bicocca.
7.3 Il Presidente, almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica, invita gli enti di cui al precedente articolo 7.2, mediante comunicazione formale da inviarsi via PEC, a provvedere alla nomina dei consiglieri di propria competenza. Qualora un ente comunichi -sempre via PEC- la propria rinuncia – anche in via definitiva- alla facoltà di nomina ad esso riservata dal presente statuto, il Consiglio verrà nominato ai sensi del successivo comma 7.4.
La mancata comunicazione di nomina da parte di uno degli enti di cui al precedente articolo 7.2. entro la scadenza del mandato del Consiglio in carica si intenderà quale dichiarazione di conferma del componente in carica designato dal medesimo ente.
7.4 In caso di rinuncia da parte degli enti di cui al precedente comma 7.2 lett. b), c), d) la nomina dei consiglieri di loro competenza spetterà alla “Fondazione Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino ETS”; in caso di rinuncia da parte di quest’ultima la nomina dei consiglieri di sua competenza spetterà alla “Fondazione Matilde Tettamanti e Menotti De Marchi”. Sarà in ogni caso onere del Consiglio in carica – acquisita la rinuncia da parte di uno degli enti alla facoltà di nomina ad esso riservata dal precedente comma 7.2 – provvedere a deliberare la modifica del presente articolo al fine di assicurare la continuità della Fondazione nel rispetto di quanto previsto all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
È invitato permanente al Consiglio di Amministrazione il Direttore della Struttura Complessa di Pediatria della Fondazione IRCCS San Gerardo.
7.4. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi, e scadono con la riunione convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio, salvo dimissioni o decadenza. I membri del Consiglio possono essere confermati.
7.5. Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o ’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
7.6. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso
7.7 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere il sostituto sarà nominato dallo stesso ’Ente che ha nominato il consigliere sostituito ai sensi del precedente comma 7.2. Qualora l’Ente non vi provveda nel termine di 30 giorni ovvero abbia comunicato la propria rinuncia alla facoltà di nomina ad esso riservata dal presente statuto, il sostituito sarà nominato ai sensi del precedente comma 7.4.
7.8. Il Consigliere nominato ai sensi del precedente comma resterà in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio di Amministrazione in carica
Articolo 8
Competenze del Consiglio di Amministrazione
8.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. I fondatori non assumono alcuna responsabilità in ordine all’amministrazione della Fondazione e ai risultati della sua gestione, né alcun obbligo di ripianamento delle eventuali perdite.
In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:
a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
b) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
c) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo, quello preventivo ed eventualmente il bilancio sociale;
d) definisce la struttura operativa della Fondazione;
e) conferisce incarichi professionali;
f) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
g) nomina, ove opportuno, un Direttore Scientifico, determinandone qualifica, natura e durata dell'incarico, scegliendolo anche tra soggetti esterni alla Fondazione;
h) nomina, ove opportuno, il Direttore Generale, anche al suo interno, determinandone qualifica, natura e durata dell'incarico;
i) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
j) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
k) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
l) nomina l'Organo di Controllo;
m) nomina tra i membri designati dai soggetti privati, a maggioranza assoluta, il Presidente e il Vice Presidente;
n) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
o) amministra il patrimonio della Fondazione;
p) delibera le modifiche allo statuto;
q) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all’estero;
r) delibera in merito all’estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
s) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.
8.2 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.
Articolo 9
Riunioni del Consiglio di Amministrazione
9.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all’estero.
9.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno due consiglieri con avviso contenente il giorno, l’ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell’avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. L’avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.
9.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.
9.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.
9.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest’ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.
Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.
Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Direttore Generale della Fondazione se nominato o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.
9.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
Articolo 10
Presidente - Vice Presidente
10.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
10.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.
10.3 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.
10.4 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli spetta la legale rappresentanza della Fondazione.
10.5 Il potere di rappresentanza attribuito ai sensi del presente statuto è generale. Le limitazioni saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
Articolo 11
Organo di Controllo
11.1 L’organo di controllo è nominato inizialmente nella delibera di approvazione del presente statuto e, successivamente, dal Consiglio di Amministrazione.
L’Organo di Controllo è composto, alternativamente, su decisione del Consiglio di Amministrazione in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri.
11.2 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per 3 esercizi fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.
11.3 I componenti dell’Organo di Controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
11.4 L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
11.5 L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.
Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
11.6 I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
11.7 Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all’Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, ovvero affidata ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
11.8 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Alle riunioni dell’Organo di Controllo si applica quanto previsto dall’art. 8 in quanto compatibile.
11.9 L’Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.
Articolo 12
Compensi per le Cariche sociali
12.1 Le cariche sociali sono gratuite ad eccezione dei componenti dell’Organo di Controllo, di eventuali consiglieri delegati a cui possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all’attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8, comma 3, lett. a) del D. lgs n. 117/2017.
12.2 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.
Articolo 13
Esercizio Finanziario - Bilancio - divieto di ripartizione
13.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 31 maggio il bilancio consuntivo relativo all’esercizio finanziario precedente, redatto ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e depositato presso il Registro Unico del terzo settore nei termini previsti dall’art. 48 D.Lgs. 117/2017. Nei documenti di bilancio deve essere fatta menzione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale.
13.2 Al superamento delle soglie di cui all’art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà altresì predisporre il bilancio sociale, da approvare contestualmente al bilancio di esercizio, redatto e pubblicato ai sensi dell’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.
13.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall’art. 8 del D.Lgs. 117/2017.
Articolo 14
Operazioni straordinarie
14.1 Le operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
Articolo 15
Recesso ed Estinzione
15.1 Resta espressamente inteso che, essendo la partecipazione di Fondazione IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI strettamente collegata ad un progetto avviato con Delibera della Regione Lombardia, secondo le linee guida regionali, qualora la stessa Fondazione IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI ritenga non più conveniente, opportuna o necessaria la sua partecipazione alla Fondazione, potrà recedere da quest’ultima in qualsiasi momento.
15.2 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.
15.3 In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 16
Norme applicabili
16.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile in tema di Fondazioni e le altre norme di legge in materia.
Articolo 17
Norme transitorie
17.1 Con l’entrata in vigore del presente statuto verranno meno gli organi in carica della Fondazione in quanto non compatibili con la previsione di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
17.2 Ai sensi dell’art. 7.1 e in deroga al precedente art. 8.1 lett. m) la prima nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente, è effettuata in sede di approvazione del presente Statuto.