Statuto

Fondazione “MONZA e BRIANZA per il BAMBINO e la sua MAMMA”

Statuto in formato pdf - 71 KB

Articolo 1
Costituzione-sede-delegazioni

È costituita ai sensi dell’art. 9 bis del D.Lgs 502/92  e della L.R. (Regione Lombardia) 3/2003, una denominata "FONDAZIONE MONZA E BRIANZA PER IL BAMBINO E LA SUA MAMMA” con sede in Monza, Via Pergolesi n. 33. La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "MBBM”. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalla normativa speciale. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. I componenti del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione svolgono tali funzioni a titolo gratuito. Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito della Regione Lombardia

Articolo 2
Finalità istituzionali

La Fondazione intende caratterizzarsi per la duplice missione di fornire l’eccellenza nell’assistenza dell’area materno-infantile e di promuovere la ricerca clinica, epidemiologica e di base, in particolare sulle leucemie ed emopatie infantili, in una visione in cui assistenza e ricerca siano elementi costitutivi di un approccio integrato ed interdisciplinare coerente con la visione di un Ospedale di insegnamento. La Fondazione intende perseguire tali obiettivi mediante il potenziamento di aree di eccellenza per garantire elevati livelli di prevenzione, assistenza, ricerca avanzata ed attività didattica in grado di assicurare il pieno recupero dello stato di salute individuale, fisico e psicosociale, della mamma, del bambino e dell’adolescente anche con particolare riferimento a:

  • gravidanza e parto;
  • malattie pre e post-natali del bambino;
  • malattie emato-oncologiche del bambino e dell’ adolescente;
  • malattie metaboliche del bambino;
  • terapie cellulari e medicina rigenerativa.

Articolo 3
Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione, coerentemente alle proprie finalità, individua, programma e svolge, direttamente o indirettamente, tutte le attività destinate a promuovere la salute della mamma e del bambino; la Fondazione fa proprio il principio della integrazione delle politiche e servizi socio-assistenziali con quelli di ambito sanitario e relative alla qualità della vita, anche in applicazione della programmazione regionale e della cooperazione intersettoriale ed interistituzionale.
La Fondazione promuove progetti di cooperazione nell'area materno-infantile anche a livello internazionale, con particolare attenzione ai Paesi con risorse limitate, attraverso la formazione di personale sanitario, l'attivazione di gemellaggi tra Istituzioni e l'eventuale trattamento di pazienti con patologie selezionate.
La Fondazione realizza le ricerche utili ad assicurare al bambino leucemico o sofferente di altre empatie il più alto livello di terapia intesa nella dimensione medico-biologica, psicologica e sociale.
La Fondazione, inoltre, elabora ed attua, direttamente o in rapporto con altri enti, programmi di formazione e di educazione sanitaria.
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro, in via strumentale e con carattere di non prevalenza:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, la costruzione, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
d) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di altre realtà/strutture assistenziali;
e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
f) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all’art. 2;
g) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte di attività;
h) istituire premi e borse di studio;
i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali

Articolo 4
Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull’attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5
Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

  • dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori o da altri partecipanti;
  • dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
  • dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
  • dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d’Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
  • da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6
Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

  • dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
  • da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
  • da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
  • dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori Promotori, dai Fondatori o da altri partecipanti;
  • dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7
Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il mese di dicembre il Consiglio d’Indirizzo approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Consiglio d’Amministrazione. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal  Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili.
Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 8
Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

  • Fondatori Promotori;
  • Fondatori;
  • Partecipanti Sostenitori e Partecipanti a progetti speciali.

Articolo 9
Fondatori Promotori

Sono Fondatori Promotoriil“Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino ONLUS”, la “Fondazione Matilde Tettamanti e Menotti De Marchi” e l’Azienda Ospedaliera “Ospedale S. Gerardo dei Tintori di Monza”.

Articolo 10
Fondatori

Possono divenire Fondatori le persone giuridiche, singole o associate,  pubbliche o private, le Università e gli enti locali e gli enti che si impegnino a contribuire in misura rilevante o su base pluriennale al Fondo di dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d’Indirizzo stesso.
La qualifica di Fondatore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.
I Fondatori sono nominati con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti alla riunione.I Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Articolo 11
Partecipanti Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti Sostenitori” le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Indirizzo ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Indirizzo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.
La qualifica di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.
I Partecipanti Sostenitori sono nominati con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo adottata con il voto favorevole della maggioranzaassoluta dei membri presenti alla riunione.
I Partecipanti Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Articolo 12
Partecipanti a progetti speciali

Possono essere nominati "Partecipanti a progetti speciali" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che si impegnano a sostenere specifici progetti, rientranti nell'ambito di attività della Fondazione, mediante contributi in denaro ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali, nelle misure e nelle forme determinate dal Consiglio d'Indirizzo.
Tali Partecipanti mantengono la qualifica per la durata del progetto cui aderiscono e sempre che versino regolarmente i contributi ovvero effettuino le prestazioni o apportino altre utilità. Al momento della perdita della qualifica di Partecipante a progetto speciale, gli eventuali rappresentanti che facciano parte degli organi della Fondazione ovvero di comitati/commissioni di progetto s’intendono decaduti.

Articolo 13
Esclusione e recesso

Il Consiglio d’Indirizzo, su proposta del Presidente della Fondazione, decide con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta l’esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

  • inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
  • condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione ovvero in contrasto con gli interessi della Fondazione;
  • inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

  • trasformazione, fusione e scissione;
  • modifica essenziale dell’oggetto d’attività;
  • trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
  • ricorso al mercato del capitale di rischio;
  • estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
  • apertura di procedure di liquidazione;
  • fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori, Partecipanti Sostenitori e i Partecipanti progetti speciali possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 14
Struttura della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

  • il Consiglio d’Indirizzo;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente della Fondazione;
  • il Direttore Scientifico; 
  • l’Organo di consulenza tecnico contabile.

La Fondazione nello svolgimento della propria attività si avvale della Direzione medica di cui all’art. 18 e del Comitato scientifico di cui all’art. 19 del presente statuto.

Articolo 15
Consiglio d’Indirizzo

Il Consiglio d’Indirizzo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri.
Al fine di salvaguardare la mission pubblica, ed indipendentemente dal numero di componenti il Consiglio di indirizzo, la maggioranza dello stesso deve essere di provenienza pubblica.
La composizione, in applicazione di quanto previsto al comma precedente, sarà la seguente:

a) il Direttore Generale pro tempore dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale S. Gerardo dei Tintori di Monza”, che rivestirà la carica di Presidente, ai sensi dell’art. 17 del presente statuto;

b) un membro nominato  dal "Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino ONLUS" ed un membro dalla "Fondazione Matilde Tettamanti e Menotti De Marchi";

c) il Rettore Pro-tempore dell'Università degli Studi di Milano  -Bicocca;

d) il Sindaco Pro-tempore del Comune di Monza;

e) fino a quattro membri nominati dai Fondatori Promotori (art. 9);

f) fino a quattro membri scelti tra i Fondatori (art. 10) e nominati dai membri di cui alle lettere a) e b), con deliberazione comune adottata a maggioranza;

g) fino a due membri scelti tra i Partecipanti alla Fondazione (art. 11-12) e nominati dai membri di cui alle lettere a) e b) con deliberazione comune adottata a maggioranza;

I membri del Consiglio d’Indirizzo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.
Il membro del Consiglio d’Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d’Indirizzo. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a cinque, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.
Il Consiglio d’Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

1)   stabilire annualmente le linee generali dell’attività della Fondazione, nell’ambito degli scopi, dei servizi e delle attività di cui agli articoli 2, 3;

2) approvare il programma pluriennale delle attività, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;

3) stabilire i criteri per assumere la qualifica di Fondatore, di Partecipante Sostenitore e di Partecipante a progetto speciale, nonché procedere alla relativa nomina;

4) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

5) approvare, ove opportuno, il regolamento della Fondazione, predisposto dal Consiglio d’Amministrazione;

6) nominare il Vice Presidente della Fondazione, scegliendolo al proprio interno tra i membri di cui alla precedente lettera b);

7)   nominare i membri del Consiglio di Amministrazione;

8)   nominare i membri dell’Organo di consulenza tecnico contabile;

9) nominare i membri componenti il Comitato Scientifico, ancheesterni alla Fondazione;

10) deliberare eventuali modifiche statutarie;

11) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.
Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, purchè sia presente la maggioranza dei membri di spettanza dei Fondatori Promotori. Tanto in prima quanto in seconda convocazione il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.In caso di parità di voti espressi, prevale il voto del  Presidente.
Per le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, occorre, oltre ai quorum costitutivo e deliberativo di cui al comma precedente, anche il voto favorevole del Presidente;per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione occorre, oltre ai citati quorum costitutivo e deliberativo di cui al comma precedente, il voto favorevole di tutti i Fondatori promotori.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente. Alle riunioni sono  invitati a partecipare  il Direttore Scientifico e, se nominato, il Direttore Generale.
Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario. 

Articolo 16
Consiglio di  Amministrazione

Il Consiglio di  Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione e da altri due membri, scelti e nominati dal Consiglio d'Indirizzo su indicazione dei Fondatori Promotori privati.
I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino a dimissioni o revoca anche senza giusta causa. La veste di membro del Consiglio d’Indirizzo, ad eccezione di quella di Presidente, è incompatibile con quella di membro del Consiglio d’Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio d’Indirizzo. In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede a:

a)   predisporre i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all’approvazione del Consiglio d’Indirizzo;

b) nominare un Direttore Scientifico, determinandone qualifica, natura e durata dell'incarico, scegliendolo anche tra soggetti esterni alla Fondazione; il Direttore Scientifico è invitato permanente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;

c) nominare, ove opportuno, il Direttore Generale, anche al suo interno, determinandone qualifica, natura e durata dell'incarico;

d)nominare un Direttore Sanitario, o un medico con competenza igienico-sanitaria, determinandone qualifica, natura e durata dell'incarico;

e)   individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto, su proposta del  Direttore Scientifico,

f)    deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e contributi;

g)   proporre al Consiglio d’Indirizzo il regolamento della Fondazione, acquisito il parere del Direttore Scientifico;

h) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;

i)    curare le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Amministrazione può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente , sia ai singoli componenti del Consiglio stesso, nonché  al Direttore Generale, ove nominato, e al Direttore Scientifico, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e  depositata nelle forme di legge.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato d’iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all’informazione di tutti i membri. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora.  Il Consiglio d’Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti, tranne per i punti b) e c), che necessitano l’approvazione all’unanimità.

Articolo 17
Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è il Direttore Generale pro tempore  dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale S. Gerardo dei Tintori di Monza”; egli presiede il Consiglio d’Indirizzo ed il Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 18
Direttore Scientifico e Direzione medica

Il Direttore Scientifico è nominato dal Consiglio d’Amministrazione ai sensi dell’art. 16 del presente statuto.
Egli definisce

  • i profili di assistenza, scientifici e di ricerca in ordine all’attività della Fondazione.
  • gli aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza sanitaria
  • propone il programma annuale delle iniziative
  • esprime il parere sul regolamento della Fondazione;
  • esprime parere su ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere

Il Direttore Scientifico, nell’esecuzione delle proprie funzioni, si avvale della collaborazione della Direzione medica, che presiede, composta dai Direttori della Clinica Pediatrica e della Clinica ostetrico-ginecologica e da dirigenti di struttura complessa nell’area di neonatologia ed eventuali altre future aree di attività della Fondazione.
La Direzione Medica delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore Scientifico. Delle riunioni della Direzione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Articolo 19
Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico, presieduto dal Direttore Scientifico, è composto dalla Direzione Medica e da un numero variabile di membri , nominati dal Consiglio di indirizzo, tra persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nell’ambito delle materie d’interesse della Fondazione.
Il Comitato Scientifico può riunirsi in sessioni aperte con funzione consultiva , quale  advisory board scientifico, luogo di confronto ed analisi delle prospettive, su temi proposti dal Direttore Scientifico.

Articolo 20
Rapporti con l’Università degli Studi di Milano – Bicocca

L’Università degli Studi di Milano – Bicocca conferisce alla Fondazione le professionalità universitarie che operano nelle Unità Operative di Pediatria, Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale S. Gerardo dei Tintori di Monza”.
La Fondazione si impegna al rispetto di tutti gli obblighi inerentila Convenzioneattualmente in essere tra l’Università e l’Azienda Ospedaliera “Ospedale S. Gerardo dei Tintori di Monza”, nonché di ogni sua futura rivisitazione ed aggiornamento o diverso accordo disciplinante i rapporti tra le parti.
L’Azienda Ospedaliera “Ospedale S. Gerardo dei Tintori di Monza”, in veste di fondatore promotore ai sensi dell’art. 9, garantisce in solido conla Fondazionel’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla Convenzione o da ogni diverso accordo disciplinante i rapporti tra le parti.
La Fondazionesi impegna a recepire il Protocollo di intesa che sarà stipulato tra Regione Lombardia e l’Università. 

Articolo 21
Organo di consulenza tecnico contabile

L’ Organo di consulenza tecnico contabile è composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, nominati dal Consiglio di Indirizzo.
L’Organo di consulenza tecnico contabile accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell’apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni dell’Organo di consulenza tecnico contabile.
I membri dell’Organo di consulenza tecnico contabile restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Articolo 22
Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d’Indirizzo, che ne nomina il liquidatore, all’Azienda Ospedaliera “Ospedale S. Gerardo dei Tintori di Monza”, ovvero a fini di pubblica utilità.
Nel caso di conferimento in proprietà a titolo gratuito alla Fondazione di beni immobili da parte di Comuni ovvero di altri enti territoriali, detti beni verranno devoluti, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, ai Fondatori Enti Pubblici.
I beni affidati in concessione d’uso alla Fondazione, all’atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 23
Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 24
Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione, anche inferiore nel numero di componenti previsto dal presente statuto, determinata dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.


Grazie a Fondazione della comunità di Monza e Brianza Fondazione Cariplo